COSA DICE LA LEGGE
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è stata istituita in Italia con il D.P.R. 68/2005, ma è solo con il D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) che la PEC ha assunto la funzione di strumento di comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
2003
Si inizia a parlare di uso della posta elettronica tra Pubblica Amministrazione e privati; nell'art. 27 della legge 16/2003,
il legislatore pone
l'accento sull'innovazione nell'ambito delle comunicazioni tra Pubbliche
Amministrazioni e Pubblica Amministrazione e i privati. La legge
prevedeva l'emanazione di appositi regolamenti attuativi entro un anno
dalla sua entrata in vigore.
2005
Con il D.P.R. n. 68/2005 vengono gettate
le basi per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata e per comprendere le nozioni di base che
regolano questo strumento di comunicazione.
Nel D.LGS. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" sono definiti specifici obblighi per le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di comunicazione con i cittadini e determinati diritti di cittadini e imprese nelle procedure di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni.
Il Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266 contiene le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" in cui sono riportati i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio.
2006
Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede ad emanare due circolari, la n. 49 del 24 novembre 2005 e la n. 51 del 7 dicembre 2006, nelle quali definisce, tra l'altro, l'importante figura del "Gestore".
2008
L'accelerazione ai fini della diffusione e dell'adozione della PEC è fornita dal D.L.
185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, nel
quale sono previsti specifici obblighi di adozione dello strumento.
Le date entro le quali dovrà essere adottata la PEC variano a seconda dei soggetti interessati:
- Per le società di capitali o di persone costituite dopo il 29/11/2008, l'obbligo scatta immediatamente;
- Per le società di capitali o di persone costituite ante il 29/11/2008, il termine per adeguarsi al nuovo adempimento è il 29/11/2011;
- Per i liberi professionisti il termine per adeguarsi al nuovo adempimento è il 29/11/2009.
| Data | 29.11.2008 | 29.11.2009 | 29.11.2009 | 29.11.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Soggetto | Imprese costituite in forma societaria (imprese di nuova costituzione) | Professionisti (iscritti in albi ed elenchi istituti con legge dello Stato) | Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui gli Ordini professionali, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005) | Tutte le imprese costituite in forma societaria al 29.11.2008 |
| Attività | Indicazione dell'indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. | Comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi del proprio indirizzo di PEC | Istituzione di casella di PEC per ciascun registro di protocollo Comunicazione dell'indirizzo al Centro nazionale per l'informatica. | Comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo di PEC. |
Il D.P.C.M. 6 maggio 2009 disciplina l'ottenimento gratuito, da parte dei privati cittadini, di una casella di PEC.